IL SINDACO
Visto l’art. 21 della Legge 10 aprile 1951 n. 287 sostituito dall’art. 3 della Legge 5 maggio 1952
- 405 e vista la Legge 27 dicembre 1956 n. 1441;
RENDE NOTO CHE
Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10.04.1951 n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di giudice popolare di Corte di Assise o di Corte di Assise di Appello, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.
I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana
- buona condotta morale
- età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
- licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise
- licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello
Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
- i magistrati e in genere i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine
giudiziario;
- gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organi di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio;
- i ministri di qualsiasi culto e religiosi di ogni ordine e congregazione;
La domanda dovrà essere compilata sugli appositi modelli disponibili presso questo ufficio.
MARCARIA, 28/04/2025
IL SINDACO
Avv. Carlo Alberto Malatesta
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